Pubblicata l’ordinanza sindacale di Sassari valida da oggi 18 maggio

municipio sassari

Il Sindaco di Sassari, Gian Vittorio Campus, ha firmato oggi l’ordinanza, a seguito del Decreto Legge del governo e dell’ordinanza regionale, ed è efficace fino all’adozione di un nuovo provvedimento.

A partire da oggi, 18 maggio 2020, cessano di avere effetto le misure limitative della
circolazione all’interno del territorio comunale e verso altri comuni della Sardegna. Sull’intero territorio comunale è obbligatorio l’uso delle mascherine in tutti i locali aperti al pubblico. Tale obbligo vige anche nei luoghi all’aperto laddove non sia possibile
mantenere il distanziamento di almeno un metro, ad eccezione dei componenti di uno
stesso nucleo familiare. La distanza interpersonale da rispettare è di due metri per coloro che svolgono attività fisica e sportiva.

Sono esclusi dall’obbligo di indossare mascherine protettive i bambini di età inferiore ai sei anni e delle persone con disabilità non compatibili con l’uso della mascherina.

Fermo restando il divieto di assembramento e il rispetto del distanziamento personale, in conformità alle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 16 maggio 2020 e all’ordinanza del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 23 del 17 maggio 2020 ed alle note allegate, a decorrere dal 18 maggio 2020 è consentita
l’apertura delle attività di:
a) commercio al dettaglio in sede fissa, e commercio su aree pubbliche (stalli fuori
mercato, chioschi e mercati fissi giornalieri)
b) servizi di somministrazione di alimenti e bevande ed attività, anche artigianali, che
prevedono l’asporto e il consumo sul posto (a titolo esemplificativo bar, pub, ristoranti,
gelaterie, pasticcerie);
c) Strutture turistiche relative alla balneazione;
d) Strutture ricettive alberghiere, bed and breakfast, strutture ricettive all’aria aperta,
alloggi in agriturismo;
e) Uffici aperti al pubblico, pubblici e privati, studi professionali e servizi amministrativi;
agenzie di servizi (a titolo di esempio, agenzie di viaggio e agenzie immobiliari);
f) attività economiche e produttive;
g) manutenzione del Verde;
h) musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni
culturali e del paesaggio, nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida nazionali.

In attesa di definire il piano dei mercati rionali settimanali che disciplini l’adozione di nuove aree mercatali, numero, assegnazione e distribuzione degli stalli, modalità di verifica degli accessi all’area mercatale, percorsi interni e le modalità di controllo rivolte ad evitare gli assembramenti e ad assicurare il fondamentale obbligo del distanziamento interpersonale, resta in vigore il divieto fino all’adozione di un nuovo specifico provvedimento.

A decorrere dal 18 maggio 2020 è consentito l’accesso alle spiagge e agli arenili nel
rispetto della distanza di sicurezza interpersonale con posizionamento di ombrelloni ad
almeno 5 metri di distanziamento l’uno dall’altro e posizionamento di sedie, sdraio, stuoie
o asciugamani ad almeno 1,5 metri dagli estranei, con costante divieto di assembramento.
All’interno dei giardini pubblici e dei parchi privati è consentita la riapertura delle aree
giochi; sarà cura dei gestori permetterne l’utilizzo assicurando il distanziamento sociale tra
i fruitori, e senza che si crei alcun assembramento. I suddetti giochi dovranno essere sottoposti a disinfezione almeno due volte al giorno nell’arco delle ore di apertura; ove tale ultima disposizione non sia attuabile, le aree rimarranno chiuse.

L’accesso ai locali chiusi potrà avvenire esclusivamente indossando mascherine
protettive. Inoltre, nelle attività commerciali che espongono prodotti in vendita, i suddetti prodotti potranno essere toccati e provati esclusivamente dai clienti che indossano guanti monouso appositamente forniti dal venditore o previa sanificazione delle mani o dei guanti eventualmente già indossati dal cliente; analoghe prescrizioni valgono nei pubblici esercizi e nelle attività artigianali e commerciali che espongano alla vendita prodotti alimentari confezionati e bevande mentre è assolutamente vietato consentire ai clienti di prelevare da contenitori, espositori e banconi alimenti non confezionati.

I gestori di pubblici esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande hanno l’obbligo, oltreché di assicurare il rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro tra i clienti, anche quello di impedire gli assembramenti, sia all’interno che all’esterno dell’attività. Eventuali violazioni della suddetta prescrizione comporteranno a carico dei titolari, limitazioni temporanee dell’orario di attività (fino a 30 giorni) o la chiusura temporanea del pubblico esercizio.
Sono sospese le attività di centri benessere e centri termali (fatta eccezione per
l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza).

Ad integrazione della previsione di cui al regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti urbani e assimilati, secondo cui “è vietato il lancio di volantini, la collocazione degli stessi sui veicoli in sosta e la collocazione all’interno delle cassette postali”, è fatto divieto di ogni forma di volantinaggio, in particolare la distribuzione direttamente nelle mani delle persone.

Gli ospiti delle case di riposo del territorio comunale potranno spostarsi dalla suddetta residenza esclusivamente dopo essere risultati negativi al Sars-cov-2, e se avranno completato l’isolamento in quarantena dall’ultimo contatto con una o più persone risultate positive al suddetto virus. In ogni caso si dovrà misurare la temperatura corporea ad ogni ospite prima di consentirne lo spostamento dalla casa di riposo, e al rientro nella struttura. Le case di riposo che godono di spazi esterni, dovranno favorirne l’utilizzo da parte degli ospiti nel rispetto rigoroso dell’obbligo di distanziamento interpersonale di non meno di un metro, e con divieto di assembramento. Si raccomanda comunque a tutte le persone anziane, o affette da patologie croniche o con multimorbilità, ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora al fuori dai casi di stretta necessità.

Allo scopo di contribuire al mantenimento delle misure distanziamento sociale e di
impedire contatti fisici occasionali durante la mobilità pedonale a causa dei possibili incroci con coloro che procedono in senso opposto, si raccomanda alle persone che si spostano a piedi sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi ad essi predisposti di percorrere il lato sinistro della strada con riferimento alla loro direzione di marcia; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, i pedoni devono circolare sul margine della carreggiata e si raccomanda loro di camminare sul lato sinistro della strada in riferimento alla direzione di marcia intrapresa.

Le mascherine protettive e i guanti monouso dopo il loro utilizzo devono essere conferiti
nei contenitori del secco. L’abbandono di mascherine e guanti monouso sul suolo pubblico ovvero in aree private è sanzionato.

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