Oggi parliamo di un tema particolarmente delicato, che va ad analizzare e a toccare diverse sensibilità e scuole di pensiero. Perciò, non avrò la pretesa, esercizio da sempre svolto su queste pagine, di giudicare o valutare le altrui scelte, ma di approfondire e scomporre i fatti accaduti negli ultimi giorni e provare a declinarli in termini di ricadute nella vita di tutti i giorni. Mi scuso anticipatamente su alcuni passaggi di carattere leggermente tecnico.
Iniziamo, non potrebbe essere altrimenti, dalla recente sentenza della Corte Costituzionale circa la possibilità, da parte di due persone dello stesso sesso (in questo caso due donne), del riconoscimento del bambino nato in Italia, da parte della cosiddetta “madre intenzionale”, dopo aver eseguito, solo all’estero, la PMA (procreazione medicalmente assistita).
In realtà le sentenze sono due, a validare tale decisione. La prima, ha lo scopo di tutelare il minore e fa riferimento alla legge 40 del 19 febbraio 2004 dove all’art. 8 si parla proprio di PMA. Finora la legge stabiliva che ai nati a seguito dell’ utilizzo del PMA viene riconosciuto lo stato di figli, “nati nel matrimonio o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime”.
Qual è allora il punto aggiunto dalla Consulta? Sempre all’art. 8, ritenere “costituzionalmente illegittimo” il non riconoscimento del figlio nato in Italia non solo da una donna che ha utilizzato la tecnica della procreazione assistita all’estero, ma anche da quella denominata “intenzionale” e che intende avvalersi della condizione di genitore con le responsabilità conseguenti. Ovviamente viene precisato dalla Suprema Corte, che la fattispecie non riguarda l’utilizzo del PMA nel territorio nazionale. Pratica prevista solo per coppie eterosessuali. Sintetizzando l’interpretazione dei giudici, anche chi è compagna e non la madre biologica, è già genitore di fatto, in quanto aver concordato il ricorso alla provetta e quindi si è assunta anche la responsabilità di essere genitore, sia per vie naturali che artificiali.
La seconda sentenza invece stabilisce di “non consentire alla donna di accedere da sola alla Pma, rinviene tuttora una giustificazione nel principio di precauzione a tutela dei futuri nati”, quindi si conclude, “di non avallare un progetto genitoriale che conduce al concepimento di un figlio in un contesto che, almeno a priori, esclude la figura del padre”. Sintetizzando, semaforo rosso per le donne singole.
Le reazioni: tra quelle contrarie la prima ad intervenire sulla sentenza, il Ministro della Famiglia Eugenia Roccella, la quale ha dichiarato che “cancellare per scelta dalla vita dei bambini il papà non potremo mai considerarlo un progresso sulla via dei diritti, ma la sottrazione al bambino di uno dei suoi diritti fondamentali”.
Di parere opposto, neanche a dirlo, L’Europarlamentare e attivista LGBTQ+ Alessandro Zan e la Segretaria del PD Elly Schlein, i quali in una nota congiunta hanno dichiarato che “la sentenza storica della Corte Costituzionale conferma ciò che diciamo da tempo: i legami affettivi e familiari non si cancellano per decreto o con crociate ideologiche. È una sconfitta politica pesante – chiariscono – per tutti coloro che hanno fatto della discriminazione una bandiera e una crociata sulla pelle dei bambini”.
Per la maggioranza di governo, Augusta Montaruli, vice capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia:”Ogni bambino ha una mamma e un papà. Con la sentenza della Consulta , risulta ancor più urgente approfondire il tema della responsabilità genitoriale del donatore/genitore anche quando la fecondazione, illecita in Italia, venga fatta all’estero”.
Le due sentenze, ma soprattutto la prima, aprono un varco giuridico non indifferente, con la scontata esultanza delle coppie omosessuali, che parlano di diritti nei confronti dei minori e con un attacco diretto al governo, colpevole di aver “usato le famiglie arcobaleno come bersaglio politico, trascinando genitori e bambini nei tribunali, negando affetti, diritti e dignità”. Resta come sempre da capire, come e quando il governo ha adottato provvedimenti come arma politica, piuttosto che il tentativo di dare risposte ai cittadini, nel pieno rispetto della tutela dei più fragili, in questo caso i bambini.
Una riflessione più approfondita piuttosto, potrebbe riguardare il fine percorso, che questa sentenza ha iniziato ad intraprendere. Perché analizzando il pre e il post, nulla di fatto cambia dal punto di vista della possibilità da parte dei bambini di vivere con coppie omossessuali, come ad esempio la cosiddetta stepchild adoption, cioè l’adozione del bambino del partner o altri casi sempre più ampi. Resta ovviamente il dato oggettivo della mancanza di una delle figure dapprima enunciate. La figura di uno dei due genitori, questa è la considerazione più profonda, viene sempre più emarginata o, nella peggiore delle ipotesi, condannata all’inutilità nel percorso di crescita dei bambini, anche se sempre esistite, così anticipiamo la scontata replica, e sempre esisteranno meravigliose famiglie da Mulino Bianco o pessimi genitori etero. Amorevoli e splendide famiglie con genitori dello sesso.
Veniamo ora alle conclusioni prendendo spunto dal titolo dell’editoriale, tradotto in una domanda. Conta più il diritto ad essere genitore anche “intenzionale”, o ha più rilevanza dare al nuovo nato due figure di riferimento nel percorso di crescita come il padre e la madre?
E infine, come la provocazione lanciata dal filosofo Marcello Veneziani, se tutto questo vale in un senso, potrebbe un domani valere in quello contrario, cioè quello di “sentirsi” “figli intenzionali” di genitori che si percepiscono estranei. Da riflettere.

