Zone F4 e ricorso della Champoluc, il Tar dà ragione al Comune di Sassari

municipio sassari

«Il ricorso proposto dalla Champoluc deve essere dichiarato in parte inammissibile per difetto di interesse e in parte rigettato siccome infondato e il ricorso della Cosarse deve essere rigettato siccome infondato». È la sentenza pronunciata in favore del Comune di Sassari il 6 febbraio dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna in merito alla causa tra le due società e il Comune di Sassari sulle Zone F4.

«Non abbiamo mai avuto nessun dubbio, né sul lavoro della parte tecnica, né sulle scelte di quella politica» è il commento del sindaco Nanni Campus, che aggiunge: «Quanti ci hanno accusato di confusione, incapacità e macelleria urbanistica sono stati smentiti da una sentenza che senza dubbio ci dà ragione su tutta la linea, e nel cui contesto sono richiamate oltre 10 sentenze del Consiglio di Stato, a dimostrazione di una giurisprudenza ormai ampiamente consolidata. Così come ho avuto modo di far presente sia al Consiglio sia alla Città, stiamo lavorando per recuperare ritardi di anni in tutti i settori e ancora una volta si dimostra che la nostra azione è guidata solo e unicamente dalla tutela degli interessi collettivi. Ci tengo a ringraziare ancora una volta sia il dirigente ingegner Pisoni sia tutta la struttura Urbanistica, la dottoressa Rinaldi e tutto il settore degli Affari legali che hanno confortato con perizia ed elevatissime capacità l’operato del sindaco, della Giunta e della maggioranza che in Consiglio ha saputo tenere nervi saldi e giusti indirizzi, in questo caso in tema di tutela dell’ambiente e di salvaguardia delle nostre bellezze naturali».

In 31 pagine la sezione seconda del Tar Sardegna ricostruisce tutta la storia ed esamina punto per punto i ricorsi della Champoluc insieme a quelli della Cosarse.

Nel documento si legge che «il Consiglio Comunale, con la deliberazione n. 17/2022 ha unicamente preso atto dell’esito della procedura (…), valutando perciò, nell’esercizio del potere di pianificazione ad esso spettante, di procedere all’abrogazione del citato articolo (l’art. 52 delle NTA del PUC) e all’adozione di una variante al PUC prevedendo l’individuazione, questa volta puntuale, delle zone da classificare F4». Secondo i giudici «Il Consiglio Comunale nulla ha disposto in merito alla valutazione delle proposte presentate in relazione all’avviso pubblico, limitandosi a prendere atto di quanto risultante dagli atti della procedura stessa e, in forza della riscontrata non realizzabilità delle proposte per i contrastanti vincoli del PPR, circostanza prevista come ostativa proprio in sede di avviso pubblico, ha esercitato il potere di pianificazione urbanistica». E aggiungono: «Che tale potere di pianificazione sia di competenza del Consiglio Comunale non è in dubbio, essendo esso pacificamente derivante dall’art. 42, comma 2, lett. b) del T.U.E.L».

Le due società contestavano inoltre la motivazione circa l’infruttuosità della procedura esplorativa avviata in forza dell’articolo 52 delle NTA, ritenendo entrambe che le proposte fossero compatibili con i vincoli del PPR. Il Collegio su questo punto spiega che «la motivazione posta a fondamento della relazione istruttoria, che ha ritenuto le proposte presentate non compatibili con il PPR, resiste alle censure spiegate nei rispettivi ricorsi delle società». In ogni caso, il Collegio ritiene che «tale motivazione chiarisca le ragioni di interesse pubblico che presiedono alla scelta discrezionale del Consiglio Comunale di non proseguire nell’attuazione della pianificazione prevista dall’art. 52 delle NTA del PUC, riesercitando il proprio potere discrezionale di pianificazione nei termini già chiariti». Nel dettaglio, «quanto alla proposta della Champoluc, la Relazione istruttoria del 16 marzo 2022 fatta propria dal Consiglio Comunale, rileva come la proposta della società, peraltro variata più volte nel corso della procedura e anche a seguito della valutazione di “astratta ammissibilità” della Commissione, come documentalmente provato dal Comune e non contestato, si ponga in contrasto col regime vincolistico applicabile all’area in esame». Non solo, sempre in base alla relazione, appare che «il progetto si ponga in contrasto con i vincoli di cui agli articoli 89, comma 1, lett. b) e 90 del PPR, dando atto la Relazione che l’intervento della Champoluc doveva ritenersi “non contigua- nessun insediamento”». Le norme citate prevedono che in caso di nuovi insediamenti turistici, essi debbano essere localizzati “in zone contigue e/o integrate agli insediamenti urbani”; ed, inoltre, che i Comuni debbono “prevedere lo sviluppo della potenzialità turistica del territorio attraverso l’utilizzo degli insediamenti esistenti quali centri urbani, paesi, frazioni e agglomerati, insediamenti sparsi del territorio rurale e grandi complessi del territorio minerario”.

Quanto invece al progetto della CosarSe, già proprietaria di una piccola struttura ricettiva alberghiera, composta da 10 camere residenziali, un ristorante ed una piscina, questo prevedeva la realizzazione di una struttura alberghiera con 24 camere indipendenti e 6 strutture con tipologia albergo residenziale, nella zona di Villa Assunta – Baratz, ritenuta in parte Sic (Sito di interesse comunitario). Su questa proposta, la relazione istruttoria ha evidenziato la non conformità agli articoli 89, comma 1, lett. b) e 90 del PPR, ritenendo che tale vincolo di contiguità prossimità dovesse intendersi in termini stringenti di confinanza con gli insediamenti esistenti e, per l’ambito 4 Villa Assunta – Baratz, l’intervento non può essere valutato, come proposto dalla ricorrente, rispetto alla casa colonica di proprietà della stessa ricorrente, cui è adiacente, in quanto tale manufatto è del tutto isolato rispetto alla reale borgata di Baratz, dalla quale invece, pacificamente, l’intervento dista circa 2 km. La tesi, criticata dalla ricorrente, è invece stata ritenuta dal Collegio ragionevole.

L’interpretazione restrittiva delle norme del PPR propugnata dal Comune nell’esercizio dell’attività di pianificazione risulta coerente con la pianificazione generale operata dal PUC e quella della localizzazione di aree F4 per nuovi insediamenti turistici.

A proposito delle decisioni del Consiglio comunale, i giudici chiariscono che: «la scelta, compiuta in sede di pianificazione generale, di imprimere una particolare destinazione urbanistica ad una zona, non necessita di particolare motivazione». Il Collegio spiega che tra le eccezioni si trovano: «nell’esistenza di convenzioni di lottizzazione, di accordi di diritto privato intercorsi tra Comune e proprietari, di giudicati di annullamento di dinieghi di concessioni edilizie, o di silenzio-rifiuto su domanda di concessione. In mancanza di tali eventi, non è configurabile un’aspettativa qualificata ad una destinazione edificatoria non peggiorativa di quella pregressa, ma solo un’aspettativa generica, analoga a quella di qualunque altro proprietario di aree che aspiri all’utilizzazione più proficua dell’immobile, posizione cedevole rispetto alle scelte urbanistiche dell’Amministrazione: sicché non può essere invocato il difetto di motivazione». Inoltre il Tar chiarisce che: «le aree di interesse non avevano la destinazione urbanistica F4, così impressa dal PUC, che sarebbe stata in tesi “traslata” in altre aree con la variante impugnata, bensì tale classificazione sarebbe intervenuta solo a seguito di variante, non risultando perciò neppure una nuova classificazione peggiorativa delle aree di proprietà delle ricorrenti». E sottolinea il «pieno potere discrezionale del Comune di procedere con la diversa variante poi approvata; che, come detto, neppure trasla la localizzazione delle aree delle ricorrenti su altre aree, ma, semplicemente, non ritenendo di poter variare la classificazione delle prime in F4, individua puntualmente, variandone la classificazione, altre aree alle quali attribuisce la nuova classificazione F4».

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