L’ordinanza del sindaco Campus del 10 aprile. Permessi e divieti

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A seguito del passaggio della Sardegna in zona rossa, annunciato dal ministro della Salute, Roberto Speranza, il sindaco di Sassari, Nanni Campus, ha emanato l’ordinanza che si adegua alla nuova classificazione dell’isola.

SPOSTAMENTI

È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio comunale, nonché all’interno dello stesso, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Tra le comprovate necessità rientra l’acquisto di generi alimentari e di beni di prima necessità, nonché gli acquisti presso edicole, tabaccai, rivendite di prodotti agricoli e florovivaistici, farmacie e parafarmacie.
Non rientra tra le comprovate necessità lo spostamento, individuale, familiare o in compagnia, per recarsi su aree pubbliche urbane o extraurbane, anche se nell’ambito del territorio comunale (quali ad esempio litorali, spiagge, pinete, etc.), ovvero su aree private aperte ad uso pubblico, per trascorrere la giornata, o parte di essa.

Le passeggiate sono ammesse, in quanto attività motoria, esclusivamente in prossimità della propria abitazione.
L’accesso a parchi e giardini pubblici è consentito, a condizione del rigoroso rispetto del divieto di assembramento e comunque sempre attenendosi alla limitazione della prossimità rispetto alla propria abitazione.
È possibile raggiungere le seconde case, anche se ubicate in un altro comune (solo a coloro che possano comprovare di avere titolo per recarsi nel suddetto immobile); la casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l’avente titolo, e vi si può recare unitamente tale nucleo.
Coloro che si spostano a bordo di veicoli privati dovranno osservare le stesse prescrizioni previste per il trasporto non di linea, ovvero la presenza del solo conducente nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina. A bordo di motoveicoli potrà viaggiare il solo conducente, fatta eccezione per un eventuale passeggero convivente (qualora il codice della strada consenta il trasporto di un passeggero).

ATTIVITÀ MOTORIA

È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione nel rispetto della distanza di almeno di un metro da ogni altra persona e con l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
L’uso della bicicletta è consentito per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che vendono generi alimentari o di prima necessità. È inoltre consentito utilizzare la bicicletta per svolgere attività motoria all’aperto in prossimità della propria casa, mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro, o per effettuare attività sportiva, mantenendo la distanza interpersonale di almeno due metri.
È consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale nell’ambito del territorio comunale, dalle 5.00 alle 22.00, (le attività svolte nei centri sportivi all’aperto sono sospese).

CERIMONIE

Si conferma la possibilità di partecipare alle cerimonie religiose, con le dovute misure organizzative e di prevenzione e sicurezza, volte a contenere i possibili contagi e nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle relative confessioni. L’accompagnamento dei defunti al cimitero cittadino dovrà ugualmente avvenire per gruppi non superiori alle quattro persone, se non abitualmente conviventi, affinché possa essere garantito un distanziamento tra gruppi tale da non determinare forme di assembramento e di contatti reciproci altamente esposti al rischio di diffusione del contagio.

ATTIVITÀ COMMERCIALI

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi.
Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.
Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione e di bar, circoli privati, caffetterie, gelaterie, pasticcerie e assimilabili.
Per i pubblici esercizi resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle 22:00 la ristorazione con asporto; per gli esercenti che svolgono come attività come “bar e altri esercizi simili senza cucina” e “commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati” l’asporto è consentito esclusivamente fino alle 18:00.
È sempre vietato consumare cibi e bevande all’interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie etc.) e nelle loro adiacenze
L’ingresso e la permanenza all’interno dei locali da parte dei clienti sono consentiti esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio.
Resta sospeso l’utilizzo di dehors e altre attrezzature temporanee e amovibili su area pubblica da parte dei titolari dei pubblici esercizi.

LE SANZIONI PREVISTE ALLE ATTIVITÀ CHE VIOLERANNO L’ORDINANZA

Non sono comunque consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali. La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.
È consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati.
La sospensione di attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi include anche la sospensione delle attività interne di somministrazione di alimenti e bevande e di ristorazione a favore del proprio corpo associativo, trattandosi di una attività subordinata e collaterale rispetto alla attività principale.
Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona diverse dalle lavanderie e pulitura articoli tessili e pelliccia, attività delle lavanderie industriali, tintorie, servizi di pompe funebri; pertanto devono restare chiusi saloni di parrucchieri e barbieri, centri estetici e locali per tatuaggi.

SPETTACOLO

Sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico di musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, ad eccezione delle biblioteche che dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi.
Sono sospesi gli spettacoli dal vivo con presenza di pubblico. Resta invece confermata la possibilità di organizzare spettacoli da trasmettere in streaming.
Sono sospese le attività degli spettacoli viaggianti.

SPORT

Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali.
Sono, inoltre, sospese l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del CIP.
Sono, altresì, sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonchè tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale.

È assicurato in presenza lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia e dell’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado.

NORME GENERALI

È fatto obbligo sull’intero territorio comunale di indossare le mascherine quali protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. In particolare, è fatto obbligo di indossare la mascherina protettiva delle vie respiratorie quando si cammina lungo strade o piazze dell’ambito urbano frequentate da altri utenti in quanto nella suddetta circostanza non vi è alcuna certezza di preservare in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto alle persone non conviventi.
Le mascherine dovranno essere indossate anche all’interno di parchi, aree di svago, giardini pubblici.

Le mascherine di protezione delle vie respiratorie dovranno essere costantemente tenute con sé anche se ci si sposta in aree periferiche, esterne al centro urbano, ed esibite agli organi di vigilanza su specifica richiesta di questi ultimi.
Sono esclusi dall’obbligo di indossare i suddetti dispositivi i bambini di età inferiore ai sei anni e le persone affette da disabilità e patologie incompatibili con l’uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
La mascherina deve essere indossata correttamente, ovvero deve coprire dal mento al di sopra del naso: indossare irregolarmente la mascherina, come ad esempio tenerla sotto il mento equivale a non indossarla e configura inottemperanza alle prescrizioni imposte per contenere il diffondersi dell’emergenza epidemiologica.

È fatto assoluto divieto di togliere o spostare, dalla posizione di corretta protezione del naso e della bocca, la mascherina per fumare in area pubblica, ancorché in spazi aperti, in presenza di terze persone.
Resta inteso che è vietata qualsivoglia forma di assembramento, anche se si utilizza un dispositivo di protezione delle vie respiratorie, e che deve essere costantemente assicurata la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e di almeno due metri se si pratica attività sportiva. Durante la pratica sportiva all’aperto non vige l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie ma dovranno essere osservate integralmente le altre prescrizioni contenute nel presente provvedimento. È vietato svolgere attività fisica sportiva, anche amatoriale (jogging, footing) senza la mascherina in luoghi in cui siano presenti concentrazioni di persone o luoghi o strade pubbliche percorse e frequentate regolarmente da altri utenti.

È vietato sostare o trattenersi su marciapiedi, slarghi, piazze, scalinate ed in ogni altro spazio pubblico in gruppi superiori alle quattro persone, se non abitualmente conviventi, ancorché muniti di mascherina regolarmente posizionata, al fine di non imporre anche a tutti gli altri passanti di dover rischiare l’esposizione a possibili concentrazioni di aerosol respiratorio potenzialmente infettivo.
In caso di accertato determinarsi di assembramenti di persone su strade e piazze nell’ambito urbano, tali da rappresentare un rischio per la salute della comunità, la Polizia Locale dovrà disporre la chiusura al pubblico delle suddette aree, per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso alle abitazioni private e agli esercizi commerciali (compatibilmente, per questi ultimi, con le capacità di accoglienza di clienti).

 

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