Permessi e restrizioni dell’Ordinanza regionale del 25 marzo

parlamento sardo

È stata pubblicata dalla Regione l’ordinanza con i permessi e restrizioni valide fino al 3 aprile, salvo ulteriori proroghe

    • I parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico o analoghi ambiti che si prestino
      all’intrattenimento di persone per attività motoria di qualsiasi natura, siti nel
      territorio regionale, sono chiusi e interdetti all’accesso di persone al fine di evitare assembramenti idonei a determinare la diffusione del contagio epidemiologico da CoViD-19.
    • L’uso della bicicletta, anche a pedalata assistita, o di analogo o altro mezzo di
      locomozione e lo spostamento a piedi, nei centri urbani e in aree extraurbane
      dell’intero territorio regionale, sono soggetti alle limitazioni previste per gli
      spostamenti dal DPCM  del 9 marzo 2020 concernenti lo spostamento delle persone fisiche all’interno di tutto il territorio nazionale.
    • È sospesa l’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
      posti nelle aree di servizio e di rifornimento carburante sull’intero territorio
      regionale al fine di ulteriormente contrastare le forme di assembramento di
      persone a tutela della salute pubblica.
    • Fatte salve le farmacie e le parafarmacie, è vietata l’apertura nella giornata di
      domenica di ciascuna settimana di vigenza della presente ordinanza degli
      esercizi commerciali di qualsiasi dimensione per la vendita di generi alimentari
      esentate dalla sospensione disposta con l’art. 1 del DPCM 11.3.2020, compresi
      gli esercizi minori interni ai centri commerciali, ferme restando le altre restrizioni
      relative alla vendita al dettaglio.
    • È consentito ad un solo componente di ciascun nucleo familiare uscire, una sola
      volta al giorno, dalla propria abitazione per provvedere all’acquisto di beni
      necessari ed essenziali. La limitazione sul numero delle uscite non si applica
      all’acquisto di farmaci. Per l’espletamento delle esigenze fisiologiche degli animali
      d’affezione sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ed
      esclusivamente entro i 200 metri dalla propria abitazione principale. È consentita,
      altresì, limitatamente ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del
      nucleo familiare, l’uscita per la conduzione hobbistica di poderi, orti, vigneti ed
      ortofrutticole in genere, finalizzati al sostentamento familiare.
    • È fatto obbligo ai Comuni, qualora non ancora disposto, di provvedere alla
      sanificazione degli edifici pubblici e dell’arredo urbano del proprio territorio.
      I Comuni che abbiano disposto la sanificazione delle strade dei propri centri
      abitati sono tenuti ad effettuarla in conformità al Parere reso dall’Istituto Superiore
      di Sanità (ISS) del 18 marzo 2020. La sanificazione deve essere prioritariamente
      rivolta alle aree prospicienti ospedali, ambulatori, centri commerciali, mercati ed
      ipermercati, punti vendita di generi alimentari, farmacie, parafarmacie, banche ed
      uffici pubblici.
    • Nei mezzi del trasporto pubblico locale, fatti salvi i casi di urgenza o forza
      maggiore per i traghetti di collegamento con le Isole di San Pietro, La Maddalena
      e L’Asinara comunque nel rispetto delle misure di distanziamento personale in
      vigore, è consentito l’accesso ai passeggeri nella misura massima del 40% dei
      posti omologati e, comunque, garantendo il rispetto della distanza minima di un
      metro tra gli stessi.
    • Negli esercizi commerciali, inclusi i tabacchini, che ai sensi delle norme nazionali
      e regionali possano restare legittimamente aperti al pubblico è vietato l’uso di
      apparecchi da intrattenimento e per il gioco.
    • È istituita presso la Presidenza della Regione una linea telefonica dedicata ad
      uso esclusivo e personale dei Sindaci dell’Isola per le comunicazioni relative alla gestione dell’emergenza in corso. Il numero di telefono è notificato con separata
      comunicazione del Direttore Generale della Presidenza.
    • In attuazione del DPCM del 22 marzo 2020, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Conseguentemente, la previsione di assenso agli spostamenti per “il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”, nelle precedenti ordinanze contingibili e urgenti.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la mancata osservanza degli obblighi di
cui alla presente ordinanza è sanzionata come per legge (art. 650 c.p.).

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